Sala studio
Gli atti conservati nell’Archivio di Stato di Vibo Valentia possono essere visionati per motivi di studio o giuridico-amministrativi nella Sala di studio, posta al primo piano dell’immobile e raggiungibile anche con ascensore.
Gli atti conservati nell’Archivio di Stato di Vibo Valentia possono essere visionati per motivi di studio o giuridico-amministrativi nella Sala di studio, posta al primo piano dell’immobile e raggiungibile anche con ascensore. Il servizio è disciplinato dal regolamento interno redatto ai sensi della normativa dettata dal R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163, e dal D. Lgs n. 42/2004.
L’accesso è libero e gratuito (art. 103 D. Lgs. 42/2004) ed i documenti sono liberamente consultabili, tranne quelli che rientrano nelle fattispecie previste dal Codice di protezione dei dati personali D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e dal D. Lgs 42/2004, artt.122 e segg..
La Sala Studio è aperta al pubblico, tutti i giorni feriali:
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00 (ultima presa entro le ore 14.00)
martedì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 (ultima presa entro le ore 15.00)
E’ prevista la chiusura nella giornata di sabato.
REGOLAMENTO DELLA SALA STUDIO
AMMISSIONE ALLA SALA STUDIO
– Gli studiosi sono ammessi liberamente e gratuitamente a fare ricerche nella Sala Studio.
– L’utente all’ingresso deposita borse e oggetti personali in un armadietto custodito dal personale di vigilanza.
– La consultazione del materiale archivistico, che deve essere autorizzata dal Direttore o dal Responsabile di Sala Studio, è condizionata dall’esibizione di un documento di riconoscimento e dalla compilazione di un’ apposita domanda di ammissione su un modulo predisposto dall’Amministrazione.
– Lo studioso nella domanda deve specificare l’ argomento della ricerca. Detta domanda ha validità annuale e deve essere rinnovata nel corso dell’anno se cambia l’argomento oggetto della ricerca.
– Ogni giorno lo studioso prima di iniziare la consultazione dei documenti, deve apporre la propria firma di presenza nell’apposito registro.
– I singoli pezzi da consultare vanno chiesti su appositi moduli uno per volta e fino ad un massimo di 6 al mattino e di tre al pomeriggio. Le richieste sono presentate sino alle 13.30 al mattino e sino alle 15.00 al pomeriggio. La Direzione si riserva di limitare o aumentare, valutando le esigenze d’ufficio e dello stesso studioso, il numero dei pezzi.
– Per facilitare la ricerca sono a disposizione dell’ utente i mezzi di corredo- sistemati in un armadio all’interno della Sala Studio; per specifiche richieste si può ricorrere all’ ausilio del Funzionario o Assistente di Sala.
– E’ proibito agli studiosi:
a) fare calchi e lucidi ovvero prendere appunti poggiando fogli o quaderni sui documenti;
b) scomporre i documenti dall’ ordine in cui sono disposti;
c) disturbare gli altri studiosi;
d) appoggiare la penna o scrivere sui documenti.
– L’utilizzazione dei documenti è libera fermo restando l’obbligatorietà della citazione della fonte, la citazione dell’Archivio quale ente conservatore e degli strumenti di ricerca relativi ai fondi consultati.
– Lo studioso è responsabile del rispetto del diritto d’autore.
– La richiesta di consultazione dei documenti riservati è consentita previa autorizzazione preventiva da parte del Ministero dell’Interno.
– Lo studioso deve richiedere autorizzazione specifica per la riproduzione di documenti in fac-simile secondo le seguenti modalità:
a) istanza in carta legale indirizzata alla Direzione dell’Istituto;
b) indicazione della finalità e della destinazione delle fotoriproduzioni;
c) indicazione del numero di copie della pubblicazione immessa nel mercato;
d) indicazione del prezzo di copertina.
– Lo studioso che intende fare richiesta di fotoriproduzione per motivi di ricerca e culturali è tenuto a pagare le copie secondo quanto stabilito nel tariffario del decreto 8 aprile 1994 del Ministero per i Beni e Culturali e Ambientali.
– La richiesta di fotoriproduzione per uso amministrativo va prodotta su carta legale; inoltre, deveno essere allegate le marche da bollo necessarie per ogni singolo documento fotoriprodotto e/o per ogni quattro pagine dello stesso atto (art.5 D.P.R.642/1972).
– Lo studioso che utilizza materiale documentario dell’Archivio di Stato s’impegna a versare tre copie dell’eventuali pubblicazioni o una copia della tesi per la quale può stabilire le condizioni d’uso.
– Gli utenti dell’Archivio per motivi non di studio sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
DISPOSIZIONI FINALI
– Per tutto quanto non contemplato dalle presenti norme, sono richiamate le disposizioni in vigore, in particolare il R.D.1163/1911,il D.P.R.1409/1963,D.P.R.854/1975.
– L’ inosservanza delle presenti norme può comportare l’ allontanamento dalla Sala Studio, salva sempre l’ adozione di più gravi provvedimenti richiesti dall’entità della violazione commessa.
Ultimo aggiornamento
27 Maggio 2026, 09:52
Archivio di Stato di Vibo Valentia