Sala studio

Gli atti conservati nell’Archivio di Stato di Vibo Valentia possono essere visionati per motivi di studio o giuridico-amministrativi nella Sala di studio, posta al primo piano dell’immobile e raggiungibile anche con ascensore.

Sala studio

Gli atti conservati nell’Archivio di Stato di Vibo Valentia possono essere visionati per motivi di studio o giuridico-amministrativi nella Sala di studio, posta al primo piano dell’immobile e raggiungibile anche con ascensore. Il servizio è disciplinato dal regolamento interno redatto ai sensi della normativa dettata dal R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163, e dal D. Lgs n. 42/2004.

L’accesso è libero e gratuito (art. 103 D. Lgs.  42/2004) ed i documenti sono liberamente consultabili, tranne quelli che rientrano nelle fattispecie previste dal Codice di protezione dei dati personali D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e dal D. Lgs 42/2004, artt.122 e segg..

La Sala Studio è aperta al pubblico, tutti i giorni feriali:

Da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (ultima presa entro le ore 13.00)

Il martedì e il giovedì dalle ore 8.00 alle ore 16.45 (ultima presa entro le ore 15.00)

E’ prevista la chiusura nella giornata di sabato.

REGOLAMENTO DELLA SALA STUDIO

AMMISSIONE ALLA SALA STUDIO
– Gli studiosi sono ammessi liberamente e gratuitamente a fare ricerche nella Sala Studio.
– L’utente all’ingresso deposita borse e oggetti personali in un armadietto custodito dal personale di vigilanza.
– La consultazione del materiale archivistico, che deve essere autorizzata dal Direttore o dal Responsabile di Sala Studio, è condizionata dall’esibizione di un documento di riconoscimento e dalla compilazione di un’ apposita domanda di ammissione su un modulo predisposto dall’Amministrazione.
– Lo studioso nella domanda deve specificare l’ argomento della ricerca. Detta domanda ha validità annuale e deve essere rinnovata nel corso dell’anno se cambia l’argomento oggetto della ricerca.
– Ogni giorno lo studioso prima di iniziare la consultazione dei documenti, deve apporre la propria firma di presenza nell’apposito registro.
– I singoli pezzi da consultare vanno chiesti su appositi moduli uno per volta e fino ad un massimo di 6 al mattino e di tre al pomeriggio. Le richieste sono presentate sino alle 13.00 al mattino e sino alle 15.00 al pomeriggio. La Direzione si riserva di limitare o aumentare, valutando le esigenze d’ufficio e dello stesso studioso, il numero dei pezzi.
– Per facilitare la ricerca sono a disposizione dell’ utente i mezzi di corredo- sistemati in un armadio all’interno della Sala Studio; per specifiche richieste si può ricorrere all’ ausilio del Funzionario o Assistente di Sala.
– E’ proibito agli studiosi:
a) fare calchi e lucidi ovvero prendere appunti poggiando fogli o quaderni sui documenti;
b) scomporre i documenti dall’ ordine in cui sono disposti;
c) disturbare gli altri studiosi;
d) appoggiare la penna o scrivere sui documenti.
– L’utilizzazione dei documenti è libera fermo restando l’obbligatorietà della citazione della fonte, la citazione dell’Archivio quale ente conservatore e degli strumenti di ricerca relativi ai fondi consultati.
– Lo studioso è responsabile del rispetto del diritto d’autore.
– La richiesta di consultazione dei documenti riservati è consentita previa autorizzazione preventiva da parte del Ministero dell’Interno.
– Lo studioso deve richiedere autorizzazione specifica per la riproduzione di documenti in fac-simile secondo le seguenti modalità:
a) istanza in carta legale indirizzata alla Direzione dell’Istituto;
b) indicazione della finalità e della destinazione delle fotoriproduzioni;
c) indicazione del numero di copie della pubblicazione immessa nel mercato;
d) indicazione del prezzo di copertina.
– Lo studioso che intende fare richiesta di fotoriproduzione per motivi di ricerca e culturali è tenuto a pagare le copie secondo quanto stabilito nel tariffario del decreto 8 aprile 1994 del Ministero per i Beni e Culturali e Ambientali.
– La richiesta di fotoriproduzione per uso amministrativo va prodotta su carta legale; inoltre, deveno essere allegate le marche da bollo necessarie per ogni singolo documento fotoriprodotto e/o per ogni quattro pagine dello stesso atto (art.5 D.P.R.642/1972).
– Lo studioso che utilizza materiale documentario dell’Archivio di Stato s’impegna a versare tre copie dell’eventuali pubblicazioni o una copia della tesi per la quale può stabilire le condizioni d’uso.
– Gli utenti dell’Archivio per motivi non di studio sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

DISPOSIZIONI FINALI
– Per tutto quanto non contemplato dalle presenti norme, sono richiamate le disposizioni in vigore, in particolare il R.D.1163/1911,il D.P.R.1409/1963,D.P.R.854/1975.
– L’ inosservanza delle presenti norme può comportare l’ allontanamento dalla Sala Studio, salva sempre l’ adozione di più gravi provvedimenti richiesti dall’entità della violazione commessa.

 

Ultimo aggiornamento

18 Luglio 2024, 10:01